ARTICOLO 3
(Definizione di
attività di turismo
rurale)
1. Il turismo rurale
è un settore del
mercato turistico
regionale costituito
da molteplici
attività finalizzate
alla corretta
fruizione dei beni
naturalistici,
ambientali e
culturali del
territorio, alla
conoscenza ed alla
valorizzazione
dell’agricoltura
locale nonché
relative
all’ospitalità, alla
ristorazione e al
tempo libero.
2. L’attività
ricettiva e la
ristorazione sono
svolte in immobili
già esistenti,
ubicati nelle aree
rurali e nei centri
urbani con
caratteristiche di
ruralità, che
mantengano le
peculiarità
dell’edilizia
tradizionale della
zona.
3. Gli arredi ed i
servizi degli
immobili e delle
strutture si
ispirano alla
tradizione e alla
cultura rurale della
zona e le attività
proposte devono in
ogni caso essere
compatibili con la
vocazione di ciascun
territorio.
4. Le attività di
turismo rurale
possono essere
esercitate dagli
imprenditori
agricoli, singoli o
associati, di cui
all’articolo 2135
del codice civile ed
all’articolo 1,
comma 2, del d.lgs.
228/2001.
Sezione II
Funzioni e compiti
amministrativi.
Disciplina delle
funzioni regionali.
ARTICOLO 4
(Funzioni e
compiti
amministrativi della
Regione)
1. Sono riservati
alla Regione le
funzioni ed i
compiti
amministrativi
concernenti:
a) l’adozione del
piano agrituristico
regionale, di cui
all’articolo 7;
b) l’adozione del
regolamento, di cui
all’articolo 9;
c) l’adozione degli
atti di direttiva e
l’esercizio dei
poteri sostitutivi
per le funzioni
delegate alle
province, di cui
all’articolo 10;
d) il tavolo
regionale
dell’agriturismo, di
cui all’articolo 11;
e) la ripartizione
tra le province
delle risorse
finanziarie
destinate
all’agriturismo ai
sensi dell’articolo
8;
f) la concessione di
contributi per
iniziative a favore
dell’agriturismo e
del turismo rurale,
di cui agli articoli
12 e 13;
g) l’adozione delle
tabelle per il
calcolo del
tempo-lavoro medio
convenzionale, di
cui all’articolo 14;
h) la
classificazione
delle aziende
agrituristiche ed il
relativo
aggiornamento;
i) l’adozione della
mappa della ruralità
regionale, di cui
all’articolo 28.
ARTICOLO 5
(Funzioni e
compiti
amministrativi delle
province)
1. Sono attribuiti
alle province le
funzioni ed i
compiti
amministrativi
concernenti:
a) l’adozione dei
piani agrituristici
provinciali, di cui
all’articolo 8;
b) la tenuta
dell’elenco
provinciale degli
operatori del
turismo rurale, di
cui all’articolo 30.
2. Sono delegati
alle province le
funzioni ed i
compiti
amministrativi
concernenti:
a) la valutazione di
idoneità dei
soggetti richiedenti
l’iscrizione
nell’elenco
provinciale di cui
all’articolo 17, la
tenuta dell’elenco
stesso, la
determinazione del
coefficiente
correttivo di cui
all’articolo 14,
comma 3;
b) la concessione
dei contributi per
l’esercizio delle
attività di
agriturismo di cui
all’articolo 12;
c) la vigilanza ed
il controllo
sull’applicazione
della presente
legge;
d) la tenuta degli
elenchi provinciali
dei beni sottoposti
a vincolo di
destinazione d’uso
di cui all’articolo
9, comma 1, lettera
d).
ARTICOLO 6
(Funzioni e
compiti
amministrativi dei
comuni)
1. Sono attribuiti
ai comuni le
funzioni ed i
compiti
amministrativi
concernenti:
a) la dichiarazione
di inizio di
attività e
l’autorizzazione di
cui agli articoli 18
e 19;
b) i periodi di
apertura e le
tariffe di cui
all’articolo 22.
ARTICOLO 7
(Piano
agrituristico
regionale)
1. La Giunta
regionale, in
conformità alle
linee della
programmazione
generale
socio-economica e
territoriale
regionale, adotta,
sentita la
competente
commissione
consiliare, il piano
agrituristico
regionale, di
seguito denominato
piano, con le
procedure di cui
all’articolo 15
della legge
regionale 11 aprile
1986, n. 17 (Norme
sulle procedure
della
programmazione) e
successive
modifiche, in quanto
compatibili.
2. Il piano, che ha
validità triennale,
definisce in
particolare:
a) le zone di
prevalente interesse
agrituristico;
b) le linee di
sviluppo del
settore, tenendo
conto delle diverse
vocazioni
territoriali;
c) le azioni di
sostegno
all’agriturismo,
quali attività di
studio, ricerca,
sperimentazione e
formazione
professionale;
d) gli interventi
finanziabili nel
periodo di validità
del piano nonché le
relative procedure
di finanziamento;
e) le risorse
finanziarie con
riferimento ai
bilanci regionali
pluriennale e
annuale.
3. La Giunta
regionale, nella
definizione delle
azioni di sostegno
all’agriturismo di
cui al comma 2,
lettera c), si
avvale anche della
collaborazione delle
organizzazioni
professionali
agricole
maggiormente
rappresentative a
livello regionale.
ARTICOLO 8
(Piani
agrituristici
provinciali)
1. Ciascuna
provincia, nel
rispetto degli
indirizzi e dei
criteri indicati nel
piano di cui
all’articolo 7,
adotta annualmente
il piano
agrituristico
provinciale,
attuativo delle
azioni e degli
interventi da
realizzare nel
proprio ambito
territoriale e lo
trasmette alla
Regione.
2. La Giunta
regionale, previa
verifica della
coerenza e della
compatibilità dei
piani pervenuti ai
sensi del comma 1
con il piano
agrituristico
regionale,
ripartisce tra le
province le risorse
finanziarie
disponibili per
l’anno di
riferimento.
ARTICOLO 9
(Regolamento
regionale)
1. Ai sensi
dell’articolo 47,
comma 2, lettera b),
dello Statuto, la
Giunta regionale,
previo parere della
competente
commissione
consiliare, adotta
un regolamento di
attuazione ed
integrazione della
presente legge, nel
quale sono definiti:
a) i requisiti
strutturali,
igienico-sanitari e
di sicurezza delle
strutture destinate
all’agriturismo ed
al turismo rurale;
b) i criteri per la
determinazione della
capacità ricettiva
delle aziende
agrituristiche,
entro i limiti
previsti
dall’articolo 14,
comma 4, lettera a);
c) i parametri per
la somministrazione
di pasti, alimenti e
bevande, nel corso
di eventi con
finalità
promozionali di cui
all’articolo 24;
d) i criteri e le
modalità per la
concessione dei
finanziamenti di cui
all’articolo 12
nonché i casi e le
modalità per
l’apposizione del
vincolo al
mantenimento della
destinazione d’uso
sui beni per i quali
sono stati concessi
i finanziamenti,
pena la revoca degli
stessi;
e) la disciplina
relativa
all’attività di
macellazione di
animali e la
preparazione di
alimenti da
utilizzare per
l’attività
agrituristica di
somministrazione di
pasti, nel rispetto
della normativa
sanitaria vigente;
f) i parametri di
ospitalità, ristoro
e degustazione per
le attività di
turismo rurale;
g) i criteri e le
modalità per
l’adozione della
mappa della ruralità
regionale di cui
all’articolo 28.
2. Con il
regolamento di cui
al comma 1 sono
altresì determinati
il sistema per la
classificazione
delle aziende
agrituristiche
nonchè i criteri e
le modalità per la
relativa
applicazione.
ARTICOLO 10
(Atti di
direttiva e poteri
sostitutivi)
1. Al fine di
garantire
l’effettivo e
corretto svolgimento
delle funzioni e dei
compiti delegati
alle province, la
Giunta regionale
adotta atti di
direttiva ai sensi
dell’articolo 17,
comma 3, della legge
regionale 6 agosto
1999, n. 14
(Organizzazione
delle funzioni a
livello regionale e
locale per la
realizzazione del
decentramento
amministrativo) e
successive modifiche
ed esercita i poteri
sostitutivi ai sensi
dell’articolo 49
dello Statuto nonché
dell’articolo 19
della citata legge
regionale.
ARTICOLO 11
(Tavolo
regionale
dell’agriturismo)
1. E’ istituito il
tavolo regionale
dell’agriturismo, di
seguito denominato
tavolo, presso la
struttura regionale
competente in
materia di
agriturismo. Sono
componenti del
tavolo:
a) il dirigente
dell’assessorato
regionale competente
in materia di
agriturismo o suo
delegato;
b) un rappresentante
per ognuna delle
organizzazioni
professionali
agricole e
agrituristiche
maggiormente
rappresentative a
livello regionale.
2. Con deliberazione
della Giunta
regionale sono
definite le modalità
di funzionamento e
di svolgimento
dell’attività del
tavolo.
3. Il tavolo è
costituito con
decreto del
Presidente della
Giunta regionale
sulla base della
deliberazione di cui
al comma 2.
4. Il tavolo
esercita una
funzione di
monitoraggio
attraverso
l’acquisizione, la
gestione e la
diffusione delle
informazioni
relative al settore
agrituristico
regionale, con
particolare
riferimento a:
a) programmazione e
normativa;
b) formazione e
relativi strumenti
didattici;
c) soggetti
abilitati
all’esercizio
dell’attività
agrituristica e
aziende
agrituristiche in
attività;
d) dati statistici
relativi alla
consistenza e alle
caratteristiche
della domanda e
dell’offerta dei
servizi
agrituristici;
e) presentazione
dell’offerta
agrituristica.
5. I comuni e le
province mettono a
disposizione del
tavolo i dati e le
informazioni di cui
dispongono al fine
di realizzare un
flusso informativo
continuo.
ARTICOLO 12
(Finanziamento
delle iniziative per
investimenti a
favore
dell’agriturismo e
del turismo rurale)
1. La Regione
concorre agli
investimenti degli
imprenditori
agricoli, iscritti
negli elenchi di cui
agli articoli 17 e
30 che intendono
realizzare
iniziative a favore
dell’agriturismo e
del turismo rurale,
attraverso la
concessione di
finanziamenti nei
limiti di cui al
fondo di rotazione
dell’articolo 34.
2. Con il
regolamento di cui
all’articolo 9 sono
fissati i criteri e
le modalità per la
concessione dei
finanziamenti nonché
i casi e le modalità
per l’apposizione
del vincolo al
mantenimento della
destinazione d’uso
sui beni per i quali
sono stati concessi
i finanziamenti,
pena la revoca degli
stessi.
3. Le iniziative
finanziabili ai
sensi del comma 1
sono definite
annualmente dalla
Giunta regionale con
propria
deliberazione, nel
rispetto dei criteri
fissati dal
regolamento e
tenendo conto, per
le iniziative
concernenti
l’agriturismo, di
quanto previsto dai
piani di cui agli
articoli 7 e 8.
ARTICOLO 13
(Promozione e
sostegno per lo
sviluppo delle
attività di
agriturismo e di
turismo rurale)
1. La Regione, nei
limiti dello
stanziamento
iscritto nel
capitolo istituito
ai sensi
dell’articolo 34,
con deliberazione
della Giunta
regionale, definisce
annualmente le
iniziative di
promozione nonché di
sviluppo
dell’attività di
agriturismo e del
turismo rurale, nel
rispetto dei criteri
fissati dai commi
successivi e tenendo
conto, per quanto
riguarda
l’agriturismo, di
quanto previsto dai
piani di cui agli
articoli 7 e 8.
2. Le iniziative di
cui al comma 1
consistono, in
particolare:
nella realizzazione
e miglioramento di
servizi volti allo
sviluppo
agrituristico;
nello studio,
nell’allestimento e
nella segnaletica di
itinerari
agrituristici;
nell’attuazione di
programmi di
formazione e
aggiornamento
professionale;
nell’attuazione di
programmi di
certificazione
qualitativa delle
aziende
agrituristiche;
nell’organizzazione
di manifestazioni di
promozione
agrituristica e
nella partecipazione
ad analoghe
manifestazioni;
nell’attuazione di
programmi di
coordinamento e
commercializzazione
dell’offerta
agrituristica;
nella realizzazione
di progetti
territoriali
finalizzati allo
sviluppo
dell’agriturismo;
nell’attuazione di
progetti che
sviluppano in
maniera integrata
con l’attività
produttiva agricola
e zootecnica
l’offerta di servizi
culturali,
educativi,
assistenziali,
formativi ed
occupazionali per
favorire il recupero
e l’integrazione
sociale di soggetti
svantaggiati.
3. Ai fini della
promozione e dello
sviluppo delle
attività di
agriturismo e del
turismo rurale
possono, altresì,
essere concessi
contributi alle
Province, ai Comuni
ed alle Comunità
montane fino al 75
per cento della
spesa effettivamente
sostenuta per le
iniziative di cui al
comma 2.
4. Gli interventi di
cui al comma 3 sono
finanziabili
esclusivamente
qualora coinvolgano
almeno cinque
aziende
agrituristiche.
5. Gli enti di cui
al comma 3 possono
affidare la gestione
dei servizi, delle
infrastrutture e
degli itinerari
agrituristici a
soggetti individuati
con apposita
convenzione, da
stipulare prima
dell’erogazione del
contributo regionale
nel rispetto della
normativa vigente.
6. Gli enti di cui
al comma 3 devono
allegare alla
domanda di
concessione del
contributo l’atto
dell’organo
competente, nel
quale si indicano i
mezzi finanziari con
cui fare fronte alla
quota a carico dei
rispettivi bilanci.
7. La deliberazione
della Giunta
regionale di cui al
comma 1 può,
altresì, prevedere
finanziamenti a
favore delle
organizzazioni
professionali
agricole
maggiormente
rappresentative a
livello regionale
per iniziative di
informazione e
promozione relative
alle attività
agrituristiche.
8. I contributi
previsti dal
presente articolo
sono concessi nel
rispetto della
normativa
comunitaria vigente
in materia di aiuti
di Stato.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ DI
AGRITURISMO
SEZIONE I
CRITERI PER
L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ DI
AGRITURISMO
ARTICOLO 14
(Limiti
dell’attività di
agriturismo)
1. L’attività di
agriturismo è
esercitata in
rapporto di
connessione e
complementarietà con
l’attività agricola,
che rimane
principale.
2. L’attività
agricola è
considerata
principale quando il
tempo-lavoro medio
convenzionale
necessario per lo
svolgimento
dell’attività
agricola prevale sul
tempo-lavoro medio
convenzionale
necessario per lo
svolgimento
dell’attività di
agriturismo. La
Giunta regionale,
sulla base dei dati
forniti dal tavolo
di cui all’articolo
11, adotta, con
criteri uniformi,
apposite tabelle, da
aggiornare ogni tre
anni, per il calcolo
delle ore lavorative
relative alle
attività agricola ed
agrituristica. Per
le attività agricole
non inserite nelle
tabelle suddette,
l’imprenditore
agricolo allega alla
domanda presentata
alla provincia per
le finalità
dell’articolo 17 un
diagramma con il
dettaglio delle
operazioni svolte ed
il tempo occorrente
allo svolgimento
delle stesse.
3. Al fine di
sostenere l’attività
di agriturismo nelle
zone montane o
svantaggiate nonché
nelle aree naturali
protette e
perseguire gli
obiettivi di
promozione della
qualità e cura
dell’ambiente
connessi
all’esercizio
dell’attività di
agriturismo, al
tempo di lavoro
agricolo calcolato
in base alle tabelle
di cui al comma 2 si
applica un
coefficiente
correttivo compreso
fra 1,5 e 2,5
determinato dalla
provincia.
4. La capacità
ricettiva delle
aziende
agrituristiche è
soggetta ai seguenti
limiti:
a) per l’alloggio,
in relazione anche
alla superficie
dell’azienda
agricola ed alla sua
capacità produttiva,
secondo i criteri di
cui all’articolo 9,
non oltre cinquanta
posti letto; su
espressa richiesta
dell’ospite, nelle
camere adibite a
pernottamento,
comprese quelle
poste in unità
abitative
indipendenti, può
essere aggiunto
temporaneamente, per
la durata del
soggiorno, un letto
supplementare per i
bambini di età non
superiore a dodici
anni, fermo restando
il rispetto dei
requisiti igienico
sanitari; tali letti
aggiunti non sono
conteggiati ai fini
della determinazione
del limite dei posti
letto autorizzati;
b) per il campeggio,
dodici piazzole per
gli agricampeggi,
per un massimo di
trenta ospiti;
c) per la
somministrazione di
pasti e bevande,
fino a ottanta pasti
giornalieri.
5. E’ consentito il
superamento del
limite di ottanta
pasti giornalieri di
cui al comma 4,
lettera c), a
condizione che il
relativo esubero sia
compensato entro
centoventi giorni
successivi al suo
verificarsi.
6. Nel caso di
imprenditori
agricoli associati o
di cooperative
agricole e
forestali, i limiti
di ricettività di
cui al comma 4 si
moltiplicano per il
numero delle aziende
associate, anche
quando le strutture
ricettive siano
concentrate in
un’unica sede, a
condizione che le
strutture stesse
siano di proprietà
dell’associazione o
della cooperativa.
7. Al fine di
contribuire alla
conservazione ed
alla qualificazione
delle attività
agricole e delle
aziende agricole o
agrituristiche della
zona, nonché alla
caratterizzazione
regionale
dell’offerta
enogastronomica, la
somministrazione di
alimenti e bevande
di cui all’articolo
2, comma 3, lettera
b), è soggetta ai
seguenti limiti di
provenienza:
a) prodotti propri
in misura non
inferiore al 35 per
cento;
b) prodotti non
regionali in misura
non superiore al 15
per cento;
c) prodotti
provenienti da
aziende locali e,
comunque, ubicate
nel territorio
regionale per la
restante parte.
8. Nelle zone
montane o
svantaggiate e nei
territori compresi
in aree naturali
protette nazionali e
regionali la
percentuale dei
prodotti propri di
cui al comma 7,
lettera a), è
ridotta al 25 per
cento.
9. Le attività
ricreative o
culturali di cui
all’articolo 2,
comma 3, lettera d),
possono essere
svolte autonomamente
rispetto alle
attività di cui alle
lettere a), b) e c)
del medesimo comma
solo se connesse e
complementari con
l’attività agricola.
Qualora non sussista
tale connessione, le
stesse attività
costituiscono
servizi integrativi
ed accessori
riservati agli
ospiti che
soggiornano in
azienda e non
possono dare luogo
ad autonomo
corrispettivo.
10. Il rapporto di
connessione e
complementarietà è
presunto nel caso di
aziende che:
a) danno ospitalità
ai campeggiatori
utilizzando fino a
cinque piazzole;
b) effettuano
attività di
ricezione e di
somministrazione di
pasti e bevande fino
a dieci ospiti.
11. Nei casi di cui
al comma 10 può
essere consentito
l’uso della cucina
domestica.
ARTICOLO 15
(Immobili
destinati alle
attività di
agriturismo)
1. Per l’esercizio
delle attività di
agriturismo sono
utilizzati i locali
situati
nell’abitazione
dell’imprenditore
agricolo ubicata nel
fondo nonché gli
edifici, o parte di
essi, esistenti nel
fondo e non più
necessari alla
conduzione dello
stesso.
2. Quando l’attività
agricola si esercita
in un fondo privo di
edifici, i comuni
possono comunque
autorizzare
l’esercizio delle
attività di
agriturismo
nell’abitazione
dell’imprenditore
agricolo, purché la
frazione o il nucleo
abitato ove la
stessa si trova
ubicata siano
compresi nello
stesso comune del
fondo o in comuni
limitrofi e sia
garantita la
conservazione di
connotati di
spiccata ruralità
dell’edificio e del
luogo.
3. I fondi e gli
edifici utilizzati
per l’esercizio di
attività di
agriturismo, ivi
compresi gli edifici
insistenti sul fondo
destinati a centri
informativi dei
servizi offerti,
mantengono la
destinazione ad uso
agricolo e sono
strumentali
all’esercizio
dell’attività
agricola, sia ai
fini catastali,
secondo quanto
previsto
dall’articolo 3,
comma 156, della
legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione
della finanza
pubblica), che della
pianificazione
urbanistica.
4. In deroga alle
disposizioni per le
zone agricole di cui
all’articolo 55
della legge
regionale 22
dicembre 1999, n. 38
(Norme sul governo
del territorio) e
successive
modifiche, sugli
immobili di cui al
comma 1, nel
rispetto dei vincoli
vigenti per i beni
ambientali e
culturali nonché dei
vincoli fissati
dalle normative
ambientali, sono
consentiti, oltre
agli altri
interventi previsti
dal citato articolo
55:
a) interventi, da
destinare
esclusivamente a
servizi igienici, di
ampliamento degli
edifici esistenti
ovvero di
costruzione di
manufatti edilizi;
b) interventi di
costruzione di
manufatti edilizi
con superficie lorda
utile non superiore
a trenta metri
quadrati da
destinare a servizi,
a condizione che
siano previsti nel
piano di
utilizzazione
aziendale (PUA)
approvato
dall’organo
competente.
5. Ai fini del
superamento e
dell’eliminazione
delle barriere
architettoniche
nelle strutture
agrituristiche, si
applicano le
prescrizioni
previste per le
strutture ricettive
dall’articolo 5 del
decreto del Ministro
dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n.
236, (Prescrizioni
tecniche necessarie
a garantire
l’accessibilità,
l’adottabilità e la
visibilità degli
edifici privati e di
edilizia
residenziale
pubblica
sovvenzionata e
agevolata ai fini
del superamento e
dell’eliminazione
delle barriere
architettoniche.)
quando la capacità
ricettiva
dell’azienda sia
superiore a dieci
posti letto.
6. E’ consentita una
deroga alla
disposizione di cui
al comma 5 quando si
dimostri
l’impossibilità
tecnica di abbattere
le barriere
architettoniche, in
relazione agli
elementi strutturali
ed impiantistici
nonché al rispetto
delle specifiche
caratteristiche
architettoniche e
paesistico-ambientali.
Rimane ferma,
laddove possibile,
l’adozione di
diverse soluzioni
agevolative
dell’accesso.
ARTICOLO 16
(Norme
igienico-sanitarie)
1. Gli immobili, le
attrezzature ed i
servizi destinati
all’attività
agrituristica sono
organizzati e
gestiti in modo da
garantire l’igiene e
la sicurezza degli
ospiti e degli
operatori.
2. Nella valutazione
dei requisiti
igienico-sanitari si
tiene conto delle
particolari
caratteristiche
architettoniche e di
ruralità degli
edifici, in
particolare per
quanto attiene
all’altezza ed al
volume dei locali in
rapporto alle
superfici
aeroilluminanti.
3. La produzione, la
preparazione, il
confezionamento e la
somministrazione di
alimenti e bevande
sono soggetti alle
disposizioni della
normativa
comunitaria e
statale vigente.
4. L’autorità
sanitaria, nella
valutazione dei
requisiti dei locali
adibiti al
trattamento ed alla
somministrazione di
sostanze alimentari
e del piano
aziendale di
autocontrollo
igienico-sanitario,
tiene conto della
diversificazione e
limitata quantità
delle produzioni al
fine della
autorizzazione ad
utilizzare la cucina
o locali
polifunzionali di
trattamento,
manipolazione,
trasformazione e
conservazione dei
prodotti.
5. Il regolamento di
cui all’articolo 9
disciplina, nel
rispetto della
normativa vigente,
gli ulteriori
requisiti
strutturali,
igienico-sanitari e
di sicurezza delle
strutture destinate
all’esercizio
dell’attività
agrituristica nonché
l’attività di
macellazione con
particolare
riferimento a:
a) specie e quantità
di animali che
possono essere
macellati;
b) caratteristiche
dei locali di
macellazione;
c) preparazione,
somministrazione e
consumo diretto nel
luogo di produzione;
d) preparazione e
somministrazione di
preparati a base di
carne prodotta in
azienda.
6. Quando il numero
dei posti tavola non
è superiore a
quindici oppure si
organizzano
degustazioni di
prodotti aziendali,
al fine di
determinare
l’idoneità dei
locali utilizzati,
compresa la cucina,
è sufficiente il
rispetto dei
requisiti previsti
dalle disposizioni
contenute nella
normativa vigente e
nei regolamenti
edilizi e di igiene
per i locali ad uso
abitativo.
7. Nelle aziende
agrituristiche che
abbiano un massimo
di quindici posti
letto è possibile
autorizzare l’uso di
una cucina per gli
ospiti qualora sia
disponibile uno
spazio adeguato da
destinare a spazio
comune per il
consumo dei pasti.
In tal caso, la
cucina possiede i
requisiti previsti
dalle disposizioni
contenute nella
normativa vigente e
nei regolamenti
edilizi e di igiene
per i locali ad uso
abitativo.
8. Gli alloggi
agrituristici sono
dotati di almeno un
servizio
igienico-sanitario
ogni quattro
persone; gli
agriturismi che
danno ospitalità in
spazi aperti,
attrezzati con
servizi
igienico-sanitari e
con servizio di
lavanderia, sono
dotati di almeno un
servizio
igienico-sanitario
ogni sei persone e
di un servizio di
lavanderia ogni
dieci persone. Gli
agriturismi
autorizzati
precedentemente alla
data di entrata in
vigore della
presente legge hanno
ventiquattro mesi di
tempo per adeguarsi
alle disposizioni di
cui al presente
comma.
9. Le piscine delle
aziende
agrituristiche sono
classificate private
a uso collettivo e
sono riservate ai
soli ospiti che
fruiscono delle
attività di cui
all’articolo 2,
comma 3, lettere a),
b), c), d), nel
rispetto della
normativa
igienico-sanitaria
in materia di
qualità delle acque
e delle norme di
sicurezza, secondo
le modalità
applicative indicate
nel regolamento di
cui all’articolo 9.
Sezione II
Esercizio
dell’attività di
agriturismo
ARTICOLO 17
(Elenco
provinciale dei
soggetti abilitati
all’esercizio
dell’attività di
agriturismo)
1. Presso ciascuna
provincia è
istituito l’elenco
dei soggetti
abilitati
all’esercizio
dell’attività di
agriturismo.
2. La provincia:
a) valuta, nel
rispetto della
presente legge,
l’idoneità dei
soggetti richiedenti
l’iscrizione
nell’elenco
provinciale, tenendo
conto dell’effettiva
potenzialità
agrituristica
dell’azienda
agricola e del fondo
interessato, la cui
tipologia deve
essere espressamente
indicata nell’elenco
stesso;
b) provvede alla
tenuta dell’elenco
provinciale;
c) determina il
coefficiente
correttivo di cui
all’articolo 14,
comma 3.
3. L’iscrizione
nell’elenco
provinciale è
condizione
necessaria per
l’esercizio
dell’attività di
agriturismo.
4. L’iscrizione
nell’elenco
provinciale è
negata, salvo che
abbiano ottenuto la
riabilitazione, a
coloro che:
a) abbiano
riportato, nel
triennio, con
sentenza passata in
giudicato, condanna
per uno dei delitti
previsti dagli
articoli 442, 444,
513, 513 bis, 515 e
517 del codice
penale, o per uno
dei delitti in
materia di igiene e
sanità o di frode
nella preparazione
degli alimenti
previsti in leggi
speciali;
b) siano sottoposti
a misure di
prevenzione ai sensi
della legge 27
dicembre 1956, n.
1423 e successive
modifiche o siano
stati dichiarati
delinquenti
abituali;
c) non siano in
possesso dei
requisiti soggettivi
di cui agli articoli
11 e 92 del testo
unico della legge di
pubblica sicurezza,
approvato con regio
decreto 18 giugno
1931, n. 773 e
successive modifiche
e di cui
all’articolo 5 della
legge 9 febbraio
1963, n. 59 (Norme
per la vendita al
pubblico in sede
stabile dei prodotti
agricoli da parte
degli agricoltori
produttori diretti)
e successive
modifiche.
5. I soggetti
abilitati
all’esercizio delle
attività di
agriturismo sono
obbligati ogni tre
anni a presentare
una dichiarazione
che autocertifichi
la sussistenza dei
requisiti di
idoneità. Qualora i
soggetti stessi non
adempiano a tale
obbligo, la
provincia provvede
alla cancellazione
provvisoria
dall’elenco e
comunica la propria
determinazione
all’interessato con
l’indicazione del
termine per
eventuali
controdeduzioni.
Decorso tale termine
la provincia adotta
il provvedimento
definitivo, da
notificare al
soggetto interessato
e al comune
competente.
ARTICOLO 18
(Dichiarazione
di inizio di
attività)
1. Coloro che sono
iscritti nell’elenco
di cui all’articolo
17 e che intendono
esercitare
l’attività di
agriturismo
presentano al comune
nel cui territorio è
ubicata l’azienda la
dichiarazione di
inizio attività alla
quale sono allegati:
a) una relazione
dettagliata delle
attività proposte
fra quelle
riconosciute idonee
in sede di
iscrizione
nell’elenco
provinciale con
l’indicazione:
1) delle
caratteristiche
dell’azienda, degli
edifici e delle aree
da adibire ad uso
agrituristico;
2) della capacità
ricettiva;
3) di eventuali
periodi di
sospensione
dell’attività
agrituristica
nell’arco dell’anno,
nel rispetto di
quanto previsto
all’articolo 20;
4) del numero delle
persone addette e
del relativo
rapporto con
l’azienda agricola;
b) copia del
libretto sanitario
relativo alle
persone impegnate
nell’esercizio
dell’attività di
agriturismo;
c)
un’autocertificazione
relativa
all’idoneità
igienico-sanitaria
degli immobili e dei
locali da utilizzare
per lo svolgimento
dell’attività di
agriturismo;
d) certificato di
iscrizione
nell’elenco
provinciale di cui
all’articolo 17;
e) atto di consenso
del proprietario ove
si tratti di azienda
condotta da un
soggetto diverso dal
proprietario del
fondo.
2. L’esercizio
dell’attività di
agriturismo è
intrapreso decorsi
trenta giorni dalla
data di
presentazione della
dichiarazione di cui
al comma 1, dandone
contestuale
comunicazione al
comune nel cui
territorio è ubicata
l’azienda.
3. Il comune, nel
termine di trenta
giorni dal
ricevimento della
comunicazione di cui
al comma 2, in caso
di accertata carenza
delle condizioni,
modalità e fatti
legittimanti adotta
motivati
provvedimenti di
divieto di
prosecuzione
dell’attività e di
rimozione dei suoi
effetti, salvo che
l’interessato, ove
ciò sia possibile,
provveda a
conformare alla
normativa vigente
detta attività ed i
suoi effetti entro
un termine
prefissato
dall’amministrazione
comunale, in ogni
caso non inferiore a
trenta giorni.
ARTICOLO 19
(Autorizzazione)
1. Le disposizioni
relative alla
dichiarazione di
inizio attività di
cui all’articolo 18
non si applicano ai
casi indicati
dall’articolo 15,
comma 2. In tali
fattispecie il
soggetto interessato
presenta richiesta
di autorizzazione al
comune ove ha sede
l’abitazione, che si
pronuncia entro
trenta giorni dal
ricevimento della
richiesta, decorsi i
quali la domanda si
intende accolta.
2. Alla richiesta di
autorizzazione di
cui al comma 1 deve
essere allegata la
documentazione
indicata
dall’articolo 18,
comma 1.
3. L’autorizzazione
di cui al comma 1 è
sospesa e revocata
secondo quanto
previsto
nell’articolo 21.
ARTICOLO 20
(Obblighi
amministrativi)
1. L’esercizio
dell’attività di
agriturismo è
soggetto al rispetto
dei seguenti
obblighi:
a) applicare le
tariffe indicate ai
sensi dell’articolo
22;
b) registrare e
comunicare l’arrivo
delle persone
alloggiate ai sensi
della vigente
normativa in materia
di pubblica
sicurezza;
c) esporre in luogo
ben visibile i
prezzi praticati.
ARTICOLO 21
(Sospensione e
divieto di esercizio
dell’attività)
1. Il comune
competente può
sospendere
l’esercizio
dell’attività di
agriturismo per un
periodo compreso tra
dieci e trenta
giorni in caso di
violazione degli
obblighi di cui
all’articolo 20.
2. L’esercizio
dell’attività è,
altresì, sospeso per
il tempo necessario
a consentire
l’adeguamento
strutturale e
organizzativo
previsto dalla
normativa
igienico-sanitaria o
di sicurezza o da
altre disposizioni
di legge.
3. Il comune adotta
motivati
provvedimenti di
divieto di esercizio
dell’attività
qualora accerti che
l’operatore
agrituristico:
a) non abbia
intrapreso
l’attività decorso
un anno dalla
scadenza del termine
di cui all’articolo
18, comma 2, ovvero
abbia sospeso
l’attività da almeno
un anno;
b) abbia perduto i
requisiti richiesti
per l’esercizio
dell’attività di
agriturismo;
c) sia incorso,
durante l’anno
solare, in più
provvedimenti di
sospensione di cui
al comma 1 per
complessivi sessanta
giorni, esclusi
quelli relativi
all’adeguamento
strutturale e
organizzativo di cui
al comma 2;
d) non abbia
rispettato i vincoli
di destinazione di
uso degli immobili
interessati.
4. Il provvedimento
di cui al comma 3 è
comunicato dal
comune alla
provincia competente
per territorio al
fine
dell’aggiornamento
dell’elenco
provinciale dei
soggetti abilitati
all’esercizio delle
attività
agrituristiche
nonché al fine della
revoca degli
eventuali contributi
concessi ovvero del
recupero di quelli
erogati.
ARTICOLO 22
(Periodi di
apertura e tariffe)
1. L’attività di
agriturismo può
essere esercitata
tutto l’anno oppure
in periodi stabiliti
preventivamente
dall’imprenditore
agricolo, previa
comunicazione al
comune nel cui
territorio è ubicata
l’azienda. La
somministrazione di
cibi e bevande può
essere esercitata
tutto l’anno a
condizione che siano
rispettati i limiti
di cui all’articolo
14, commi 7 e 8.
2. Per esigenze
legate alla
conduzione
dell’azienda
agricola, è
possibile, senza
obbligo di
comunicazione al
comune, sospendere
la ricezione degli
ospiti per brevi
periodi.
3. Ai fini della più
razionale
integrazione fra
l’attività agricola
e quella
agrituristica, per
quest’ultima può
anche essere
previsto l’obbligo
di prenotazione da
parte dell’ospite.
4. Entro il 31
ottobre di ogni anno
i soggetti che
esercitano attività
di agriturismo
presentano al comune
una dichiarazione
contenente
l’indicazione delle
tariffe massime,
riferite a periodi
di alta e di bassa
stagione, che si
impegnano a
praticare dal 1°
gennaio dell’anno
successivo.
5. Per il calcolo
della tassa per lo
smaltimento dei
rifiuti solidi
urbani riferita a
locali adibiti ad
attività
agrituristiche, i
comuni possono
applicare la
riduzione di un
importo non
superiore ad un
terzo della tariffa
unitaria ai sensi
della normativa
vigente.
ARTICOLO 23
(Riserva di
denominazione.
Classificazione)
1. L’uso della
denominazione
“Agriturismo” e di
termini da essa
derivati nelle
insegne, nel
materiale
illustrativo e
pubblicitario ed in
ogni altra forma di
comunicazione al
pubblico è riservata
esclusivamente agli
imprenditori
agricoli iscritti
nell’elenco
provinciale di cui
all’articolo 17, che
esercitano
l’attività di
agriturismo.
2. Al fine di
valorizzare
l’offerta
agrituristica, con
il regolamento di
cui all’articolo 9
sono determinati:
a) il sistema per la
classificazione
delle aziende
agrituristiche,
sulla base del
livello di
confortevolezza
dell’ospitalità,
della varietà dei
servizi e della
caratterizzazione
enogastronomica,
naturalistica e
culturale
dell’accoglienza;
b) i criteri e le
modalità per
l’assegnazione della
classifica alle
aziende
agrituristiche e per
il relativo
aggiornamento da
parte dell’Agenzia
regionale per lo
sviluppo e
l’innovazione
dell’agricoltura del
Lazio (ARSIAL).
ARTICOLO 24
(Vendita e
promozione dei
prodotti)
1. Al fine di
rendere più efficace
la funzione
dell’agriturismo a
sostegno
dell’agricoltura, di
incentivare le
produzioni tipiche
regionali, di
favorire la
riconversione e la
diversificazione
produttiva delle
aziende agricole, la
Regione incentiva la
vendita diretta da
parte delle aziende
agrituristiche dei
prodotti propri
nonché dei prodotti
tipici locali, con
particolare
riferimento a quelli
ufficialmente
riconosciuti.
2. Per promuovere il
turismo del
territorio, è
consentita, altresì,
la vendita dei
prodotti tipici
dell’artigianato
locale.
3. Le aziende
agrituristiche che
producono prodotti
tradizionali o di
qualità certificata
ai sensi della
normativa vigente
possono realizzare
in azienda eventi
con finalità
promozionali, che
rientrano nelle
attività didattiche,
culturali,
tradizionali e
ricreative, riferite
al mondo rurale, nel
rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la durata
complessiva degli
eventi non può
essere superiore a
trenta giorni per
anno solare;
b) nel corso degli
eventi la
somministrazione di
pasti, alimenti e
bevande sul posto
può essere rivolta a
tutti i partecipanti
e deve essere
costituita
prevalentemente da
prodotti aziendali o
comunque da prodotti
reperiti presso
aziende agricole
locali secondo i
parametri indicati
nel regolamento di
attuazione;
c) gli impianti e i
locali utilizzati
nel corso degli
eventi devono avere
i requisiti
igienico-sanitari e
di sicurezza
previsti dalle norme
vigenti.
4. Alla vendita dei
prodotti di cui al
comma 1 si applicano
le disposizioni
previste dalla l.
59/1963 e dal d.lgs.
228/2001.
ARTICOLO 25
(Revoca dei
contributi)
1. I soggetti
beneficiari dei
contributi pubblici
di cui alla presente
legge decadono dai
benefici qualora:
a) perdano i
requisiti richiesti
per l’esercizio
delle attività
agrituristiche;
b) l’iniziativa
finanziata non venga
realizzata secondo
il progetto
approvato e nei
tempi indicati dal
provvedimento di
concessione, fatte
salve le varianti e
le proroghe
eventualmente
autorizzate, per
giustificate e
motivate ragioni;
c) si accertino
sostanziali
irregolarità nella
documentazione
giustificativa di
spesa;
d) venga mutata la
destinazione
dell’immobile
interessato prima
della scadenza del
vincolo di
destinazione
espressamente
previsto;
e) l’attività di
agriturismo non
venga iniziata entro
un anno dalla data
del verbale di
accertamento finale
dell’intervento
ammesso a
contributo.
2. In caso di
decadenza dai
benefici, i
contributi concessi
vengono revocati e
sono recuperate le
somme eventualmente
erogate, maggiorate
degli interessi
legali e delle
eventuali spese di
recupero.
ARTICOLO 26
(Vigilanza)
1. La vigilanza
sulla corretta
applicazione della
presente legge è
esercitata dalle
province.
ARTICOLO 27
(Sanzioni)
1. Per la violazione
della disposizione
di cui all’articolo
23, comma 1, si
applica la sanzione
amministrativa
secondo le seguenti
modalità:
a) euro 1.000,00,
per la prima
violazione;
b) fino a euro
3.000,00 per le
successive
violazioni.
2. Per l’esercizio
dell’attività di
agriturismo
effettuato in
assenza della
dichiarazione di
inizio attività e
dell’autorizzazione,
di cui
rispettivamente agli
articoli 18 e 19, si
applica la sanzione
della chiusura
dell’esercizio da
disporsi con
provvedimento del
comune competente.
3. Gli importi delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie sono
introitati dalle
amministrazioni
provinciali
competenti per
territorio, ai sensi
degli articoli 181 e
182 della l.r.
14/1999.
CAPO III
Disciplina delle
attività di turismo
rurale
ARTICOLO 28
(Mappa della
ruralità regionale)
1. La Giunta
regionale adotta la
mappa della ruralità
regionale, in base
ai criteri e secondo
le modalità
stabiliti nel
regolamento di cui
all’articolo 9.
ARTICOLO 29
(Attività del
turismo rurale)
1. Sono attività del
turismo rurale:
a) le imprese
agricole che
trasformano immobili
e strutture non più
necessarie alla
conduzione
dell’attività
agricola per offrire
ospitalità,
ristorazione e
degustazione di
piatti tipici della
zona utilizzando
materie prime
ottenute
dall’azienda o
provenienti dalle
produzioni regionali
di riferimento;
b) le imprese
agricole che
trasformano immobili
o attrezzano spazi
aperti per gestire
attività di tempo
libero e di servizio
nonché per favorire
la conoscenza delle
varie operazioni
agricole e la
divulgazione delle
tradizioni rurali.
2. Le attività di
cui al comma 1,
lettera a) e b) sono
disciplinate dal
regolamento di cui
all’articolo 9.
ARTICOLO 30
(Elenco provinciale)
1. Coloro che
esercitano attività
di turismo rurale
sono iscritti, a
domanda, in un
apposito elenco
istituito presso
ciascuna
amministrazione
provinciale ai fini
della concessione di
contributi.
CAPO IV
Disposizioni
transitorie e finali
ARTICOLO 31
(Disposizioni
transitorie)
1. Fino alla data di
entrata in vigore
del regolamento
regionale di cui
all’articolo 9,
continuano ad
applicarsi le
disposizioni
contenute nella
deliberazione della
Giunta regionale 4
agosto 1998, n. 3992
(Definizione dei
valori medi di
impiego per le
attività agricole e
agrituristiche nel
quinquennio
1998/2002) e nella
deliberazione del
Consiglio regionale
1° dicembre 1999, n.
597 (Legge regionale
36/1997, articolo 5,
norme in materia di
agriturismo. Linee
di indirizzo e
coordinamento. Norme
igienico-sanitarie
in materia di
agriturismo).
2. Le province
subentrano nelle
funzioni delle
commissioni
provinciali di cui
all’articolo 7 della
legge regionale 10
novembre 1997, n. 36
(Norme in materia di
agriturismo)
relativamente ai
procedimenti già
avviati e non ancora
conclusi alla stessa
data di
insediamento. Tali
procedimenti sono
definiti nel
rispetto delle
procedure previste
dall’articolo 7
della l.r. 36/1997.
3. Le aziende
agricole che alla
data di entrata in
vigore della
presente legge
risultano iscritte
nell’elenco
provinciale di cui
all’articolo 7 della
l.r. 36/1997 sono
iscritte di diritto
nei nuovi elenchi
previsti
dall’articolo 17.
Sono fatte salve,
altresì, le
autorizzazioni
rilasciate ai sensi
della l.r. 36/1997
purché, in caso di
difformità rispetto
alle prescrizioni
della presente
legge, si provveda
all’adeguamento
entro tre anni dalla
data di entrata in
vigore della stessa.
Decorso inutilmente
tale termine si
provvede alla
cancellazione
dall’elenco
provinciale di cui
all’articolo 17.
4. Fino alla data di
operatività del
piano agrituristico
regionale di cui
all’articolo 7 e dei
piani agrituristici
provinciali di cui
all’articolo 8, si
applicano, per
quanto compatibili,
le disposizioni
contenute nel piano
regionale
agrituristico
approvato con
deliberazione del
Consiglio regionale
11 dicembre 1999, n.
593 e nei piani
operativi
provinciali
eventualmente
adottati alla data
di entrata in vigore
della presente
legge.
ARTICOLO 32
(Modifiche alla
legge regionale 6
agosto 1999, n. 14
“Organizzazione
delle
funzioni a livello
regionale e locale
per la realizzazione
del decentramento
amministrativo” e
successive
modifiche)
1. Al comma 1
dell’articolo 35
della l.r. 14/1999,
dopo la lettera u
bis) sono aggiunte,
in fine, le
seguenti:
“u ter) in materia
di agriturismo:
1) il tavolo
regionale
dell’agriturismo;
2) la ripartizione
tra le province
delle risorse
finanziarie
destinate
all’agriturismo;
3) l’adozione delle
tabelle per il
calcolo del tempo
lavoro
convenzionale;
4) la concessione di
contributi per
iniziative a favore
dell’agriturismo;
5) la
classificazione
delle aziende
agrituristiche ed il
relativo
aggiornamento;
u quater) in materia
di turismo rurale:
1) la concessione di
contributi per le
attività di turismo
rurale;
2) l’adozione della
mappa della ruralità
regionale”.
2. La lettera f) del
comma 2
dell’articolo 36
della l.r. 14/1999 è
sostituita dalla
seguente:
“f) in materia di
agriturismo:
1) la valutazione di
idoneità dei
richiedenti
l’iscrizione
nell’elenco
provinciale dei
soggetti abilitati
all’esercizio
dell’attività di
agriturismo, la
tenuta dell’elenco
stesso, la
determinazione del
coefficiente
correttivo da
applicare al calcolo
del tempo di lavoro
agricolo;
2) la concessione
dei contributi per
l’esercizio delle
attività di
agriturismo;
3) la vigilanza ed
il controllo
sull’applicazione
della normativa
vigente;
4) la tenuta degli
elenchi degli
immobili sottoposti
a vincolo;”.
3. Dopo la lettera
f) del comma 2
dell’articolo 36
della l.r. 14/1999 è
inserita la
seguente: “f bis) in
materia di turismo
rurale la tenuta
dell’elenco
provinciale degli
esercenti attività
di turismo rurale
nonché dell’elenco
dei beni sottoposti
a vincolo.”.
4. Il comma 1
dell’articolo 37
della l.r. 14/1999 è
sostituito dal
seguente:
“1. Fermo restando
quanto stabilito
nell’articolo 5,
commi 2 e 3 e
nell’articolo 39, si
intendono attribuiti
ai comuni, in
conformità a quanto
previsto nel comma 1
dello stesso
articolo 5, le
funzioni e i compiti
amministrativi non
espressamente
riservati alla
Regione e non
conferiti agli altri
enti locali, fatta
salva la delega di
cui al comma 2. In
particolare, i
comuni esercitano le
funzioni ed i
compiti attribuiti
dallo Stato e dalla
presente legge
concernenti:
a) la vigilanza
sull’amministrazione
dei beni di uso
civico e di demanio
armentizio, nonché
la liquidazione dei
diritti di uso
civico gravanti su
terreni privati che
abbiano acquisito
carattere
edificatorio;
b) in materia di
agriturismo, la
dichiarazione di
inizio attività e le
altre forme
particolari di
autorizzazione
all’esercizio delle
attività nonché la
definizione dei
periodi di apertura
e delle tariffe.”.
5. Dopo la lettera
n) del comma 1
dell’articolo 75
della l.r. 14/1999,
è aggiunta, in fine,
la seguente: “n bis)
la concessione di
contributi per
l’esercizio di
attività nel campo
del turismo rurale
nonché l’adozione
della mappa della
ruralità
regionale.”.
6. Dopo la lettera c
bis) del comma 1
dell’articolo 76
della l.r. 14/1999,
è aggiunta, in fine,
la seguente:
“c ter) la tenuta
dell’elenco
provinciale degli
esercenti attività
di turismo rurale.”.
ARTICOLO 33
(Modifica alla
legge regionale 10
gennaio 1995, n. 2
“Istituzione
dell’Agenzia
regionale per lo
sviluppo e
l’innovazione
dell’agricoltura del
Lazio- ARSIAL” e
successive
modifiche)
1. Dopo la lettera
d) del comma 3
dell’articolo 2
della l.r. 2/1995 è
aggiunta la
seguente:
“d bis) provvede
all’attribuzione
della classifica
alle aziende
agrituristiche ed al
relativo
aggiornamento.”.
ARTICOLO 34
(Disposizioni
finanziarie)
1. Per la copertura
degli oneri
finanziari derivanti
dall’attuazione
dell’articolo 12 è
stanziata la somma
di 1 milione di euro
per ciascuno degli
esercizi finanziari
2006, 2007, 2008 a
valere sul fondo di
rotazione di cui
all’Elenco 4 della
legge regionale 28
aprile 2006, n. 5
(Bilancio di
previsione della
Regione Lazio per
l’esercizio 2006).
2. Per la copertura
degli oneri
finanziari derivanti
dall’attuazione
dell’articolo 13
viene istituito un
capitolo denominato
“Attività
concernenti
l’agriturismo ed il
turismo rurale e
iniziative per la
loro promozione e
valorizzazione” con
lo stanziamento di
100 mila euro a
valere sulle risorse
dell’UPB B11. Per i
successivi anni si
provvede con la
legge di bilancio.
ARTICOLO 35
(Abrogazione)
1. La legge
regionale 10
novembre 1997, n. 36
(Norme in materia di
agriturismo) è
abrogata. Tale
abrogazione,
limitatamente
all’articolo 7,
decorre dalla data
di subentro delle
province nelle
funzioni delle
commissioni
provinciali ai sensi
dell’articolo 17
della presente legge
e, con riferimento
alle procedure di
cui all’articolo 31,
comma 2, dalla
definizione dei
procedimenti ivi
indicati.
Formula Finale:
La presente legge
regionale sarà
pubblicata sul
Bollettino Ufficiale
della Regione. È
fatto obbligo a
chiunque spetti di
osservarla e di
farla osservare come
legge della Regione
Lazio.
Data a Roma, addì 2
novembre 2006
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