ARTICOLO 4 Nulla osta dell'
Ispettorato provinciale agrario
1. Chi intende esercitare attività
agrituristiche presenta richiesta di
nulla osta all' Ispettorato provinciale
agrario( IPA) competente per territorio,
corredata da una relazione contenente:
a) la descrizione dell' azienda, delle
sue caratteristiche,dei fabbricati e
dell' attività di produzione agricola
ivi esercitata;
b) una descrizione dettagliata delle
attività agrituristiche che si intendono
esercitare e delle loro modalità di
esercizio;
c) una relazione descrittiva degli
eventuali interventi edilizi;
d) le planimetrie dei locali da adibire
all' attività con l'ubicazione dei vani
destinati all' attività stessa e con i
dati relativi al numero delle camere e
dei posti letto.
2. L' IPA, sulla base di accertamenti
eseguiti direttamente,verifica la
presenza dei requisiti prescritti e
rilascia il nulla osta entro novanta
giorni dalla data di presentazione della
domanda. Decorso inutilmente il termine
di novanta giorni, la richiesta si
intende accolta. In tale evenienza l'
IPA, entro i successivi trenta giorni,
rilascia il nulla osta per decorrenza di
termini.
3. In caso di diniego è ammesso ricorso
entro i successivi trenta giorni all'
Assessore regionale per l' agricoltura e
le foreste, che decide nei successivi
novanta giorni.
4. Gli IPA tengono un elenco pubblico
degli operatori agrituristici
autorizzati ai sensi dell' articolo 5 ed
esercitano controlli sul mantenimento
dei requisiti. I requisiti sono comunque
soggetti a verifica triennale.
ARTICOLO 5 Autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all' articolo
3, ricevuto il nulla osta,presentano al
comune in cui ricade l' immobile
aziendale destinato alle attività ,
richiesta di autorizzazione accompagnata
da:
a) documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui agli articoli 11 e
92 del Testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'
articolo 5della legge 9 febbraio 1963,
n. 59;
b) documentazione di data non anteriore
a tre mesi ai fini dell' accertamento
dei requisiti di cui all' articolo
6,terzo comma, della legge 5 dicembre
1985, n. 730;
c) copia del libretto sanitario di chi
eserciterà l' attività ;
d) copia degli atti necessari per
eventuali interventi edilizi;
e) nulla osta dell' IPA;f) parere
favorevole dell' autorità sanitaria
competente relativo ai locali da adibire
all' attività .
2. I requisiti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, nel caso delle
cooperative, vanno riferiti sia al
legale rappresentante sia alla persona
preposta all' esercizio dell' attività
agrituristica; nel caso di familiari
dell' imprenditore, di cui all'articolo
230 bis del codice civile, i requisiti
vanno riferiti sia al familiare che
chiede l' autorizzazione sia al titolare
dell'azienda.
ARTICOLO 6 Provvedimento per il
rilascio dell' autorizzazione
1. Sulle richieste di
autorizzazione, il sindaco decide entro
novanta giorni dalla presentazione;
trascorso tale termine senza pronuncia,
la richiesta si intende accolta.In tale
evenienza, entro i successivi trenta
giorni, il sindaco rilascia comunque l'
autorizzazione per decorrenza di
termini.
2. In caso di accoglimento della
richiesta il sindaco rilascia
un'autorizzazione che abilita, in
sostituzione di ogni altro provvedimento
amministrativo allo svolgimento
dell'agriturismo con riferimento alle
attività ivi indicate.L' autorizzazione
dura nove anni.
3. Il comune comunica all' IPA, alla
Commissione regionale per l'
agriturismo, all' Azienda autonoma
provinciale per l' incremento turistico,
all' autorità di pubblica sicurezza ed
al Prefetto le autorizzazioni
rilasciate.
ARTICOLO 7 Tariffe
1. Agli operatori agrituristici è
fatto obbligo di presentare al comune
entro il 30 novembre di ogni anno una
dichiarazione contenente l' indicazione
delle tariffe che si impegnano a
praticare per l' anno seguente.
2. Il comune trasmette le dichiarazioni
di cui al comma1 alla Commissione
regionale per l' agriturismo e
all'Azienda autonoma provinciale per l'
incremento turistico.
ARTICOLO 8 Definizione delle tariffe
1. I criteri e le modalità per la
definizione delle tariffe praticate
presso le aziende agrituristiche, in
quanto compatibili, sono gli stessi
utilizzati per le altre strutture
ricettive.
ARTICOLO 9 Obblighi degli operatori
agrituristici
1. Gli operatori agrituristici hanno
obbligo di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione
di cui all' articolo5 e la lista dei
prodotti e dei servizi con i relativi
prezzi;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell' autorizzazione e le
tariffe;
c) tenere il registro delle presenze;
d) comunicare al sindaco, entro dieci
giorni, la cessazione o sospensione
dell' attività ;
e) praticare l' offerta agrituristica
per almeno novanta giorni all' anno.
ARTICOLO 10 Sospensione e revoca
1. In caso di violazione degli
obblighi di cui all' articolo9,
accertata dal comune, l' autorizzazione
è sospesa dal sindaco, per un periodo
compreso tra i quindici e i sessanta
giorni.
2. L' autorizzazione è revocata dal
sindaco quando si accerti che l'
operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attività
entro due anni dalla data fissata nell'
autorizzazione o la abbia sospesa da
almeno un anno;
b) abbia subito in un biennio
sospensioni per violazione degli
obblighi per un totale di oltre cento
venti giorni;
c) abbia subito la revoca del nulla
osta.
3. Il sindaco comunica il provvedimento
di revoca alla Commissione regionale per
l' agriturismo, all' IPA,all' Azienda
autonoma provinciale per l' incremento
turistico e all' autorità di pubblica
sicurezza.
4. Qualora l' IPA accerti la perdita dei
requisiti prescritti revoca il nulla
osta, dandone comunicazione al
sindaco,alla Commissione regionale per
l' agriturismo e all'Azienda provinciale
per l' incremento turistico.
5. La revoca del nulla osta o dell'
autorizzazione comportala revoca delle
provvidenze regionali concesse, con
obbligo di recupero nei confronti dei
beneficiari delle somme erogate,
rapportate al periodo della
violazione,maggiorate degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di sconto
vigente al momento della revoca e con
decorrenza dalla data del provvedimento
di concessione.
ARTICOLO 11 Modalità e limiti nell'
esercizio delle attività agrituristiche
1. Le attività di cui all' articolo
2 sono svolte in locali ubicati all'
interno dell' azienda dell' imprenditore
o, nel caso di cooperative, dell'
azienda o delle aziende dei soci.
2. L' ospitalità può essere fornita in
un massimo di dieci camere per una
capacità ricettiva di non più di trenta
posti letto.
3. Spazi aperti da destinare a campeggi
possono essere previsti in aziende di
superficie complessiva non inferiore a
due ettari e per un massimo di cinque
equipaggi eventi persone.
4. Nel caso di esercizio in forma
associata ovvero di cooperative, i
limiti di cui ai commi 2 e 3 sono
elevati proporzionalmente al numero
delle aziende associate, fino ad un
massimo di trenta camere e di settanta
posti letto ovvero di venti equipaggi e
cinquanta persone, salvi i limiti
previsti per ciascuna azienda.
5. All' esercizio delle attività sono
addette prevalentemente persone operanti
nell' ambito dell' azienda. Tra le
qualifiche degli operai agricoli è
aggiunta quella di collaboratore
agrituristico.
ARTICOLO 12 Formazione professionale
1. Alla formazione professionale
degli imprenditori agrituristici e dei
loro collaboratori si provvede secondo
le vigenti disposizioni di legge
prescindendo dal requisito dell'età e
dal titolo di studio.
ARTICOLO 13 Promozione dell' offerta
agrituristica
1. L' Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni e i trasporti,
d' intesa con l' Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentita la
Commissione regionale per l'agriturismo,
coordina ed incentiva progetti di
promozione dell'offerta agrituristica
presentati dalle province regionali,
dagli enti parco e dalle associazioni ed
organizzazioni agrituristiche, nell'
ambito e con le modalità di cui agli
articoli 34 e 35 della legge regionale
12 aprile 1967, nº46.2. L' Assessore
regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti, ai sensi
del comma 1, sentita la Commissione
regionale per l' agriturismo, provvede
alla promozione direttamente in ambito
ultraregionale e in ambito regionale
anche tramite le province regionali e
gli altri soggetti di cui al comma 1.
ARTICOLO 14 Sanzioni amministrative
1. Solo l' imprenditore autorizzato
può utilizzare terminologia che richiami
in qualsiasi modo l' agriturismo per
indicare la propria attività . I
contravventori sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 5.000.000 a lire
10.000.000, che è raddoppiata in caso di
recidiva, da versare all' erario
comunale.
2. L' operatore agrituristico che violi
gli obblighi previsti dalla presente
legge è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.500.000 a lire
3.000.000, che è raddoppiata in caso di
recidiva, da versare all' erario
comunale.
3. Per l' applicazione delle sanzioni di
cui al presente articolo si osservano le
disposizioni previste dalla legge24
novembre 1981, n. 689, e successive
modifiche ed integrazioni.
4. L' emissione della ordinanza -
ingiunzione e della ordinanza di
archiviazione di cui all' articolo 18
della predetta legge n. 689 del 1981
spetta al sindaco del comune nel cui
territorio ricade l' esercizio dell'
attività , che provvede anche su
segnalazione dell' IPA.
ARTICOLO 15 Requisiti degli
interventi sulle aree e sul patrimonio
edilizio
1. Gli edifici e le aree attrezzate
destinati a usi agrituristici devono
essere sprovvisti di barriere
architettoniche a norma del decreto
legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito
dalla legge 30 marzo 1979, n. 118, in
modo da rendere fruibile ai cittadini
non deambulanti almeno il piano terra.
2. Gli interventi per il recupero
edilizio ai fini dell'esercizio delle
attività agrituristiche sono definiti
dall' articolo 20, lettere a), b) e c)
della legge regionale27 dicembre 1978,
n. 71.
3. Le opere di restauro e sistemazione
del patrimonio edilizio sono realizzate
nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche
originarie anche mediante l'utilizzo dei
materiali di costruzione tradizionali
della zona.
4. All' accertamento del rispetto delle
disposizioni di cui al comma 3 provvede
il sindaco in sede di
autorizzazione,fatte salve eventuali
ulteriori diverse competenze.
ARTICOLO 16 Commissione regionale per
l' agriturismo
1. L' Assessore regionale per l'
agricoltura e le foreste,entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nomina presso l'
Assessorato regionale dell' agricoltura
e delle foreste, la Commissione
regionale per l' agriturismo, formata:
a) dall' Assessore regionale per l'
agricoltura e le foreste o da un
dirigente superiore da lui delegato, con
funzioni di presidente;
b) da un dirigente superiore designato
dall' Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni e i trasporti;
c) da un dirigente superiore designato
dall' Assessore regionale per il
territorio e l' ambiente;
d) da un docente esperto in materie
agrituristiche e da un docente esperto
in materie agrarie nominati all'
internodi una rosa di docenti proposta
dalle Università di Catania, Palermo e
Messina;
e) da un rappresentate delle
organizzazioni agrituristiche su terne
proposte dalle stesse;
f) da un sindaco designato dall'
Associazione nazionale comuni italiani(
ANCI).
2. La Commissione è assistita da un'
apposita segreteria,istituita dall'
Assessore regionale per l' agricoltura e
le foreste presso il settore competente.
3. La Commissione dura in carica tre
anni.
4. La Commissione ha compiti di proposta
e coordinamento. Essa:
a) predispone lo schema del programma
regionale agrituristico e dei relativi
piani annuali, ed esprime parere sulle
proposte avanzate dai soggetti di cui
all' articolo13, comma 1;
b) tiene l' elenco degli operatori
agrituristici e degli aiuti da ciascuno
ricevuti;
c) svolge ogni altra funzione
demandatale dalla presente legge o
affidatale dall' Assessore per l'
agricoltura e leforeste.
5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono a carico dell'
Assessorato regionale dell' agricoltura
e delle foreste.
6. Ai componenti esterni all'
Amministrazione spettano il rimborso
delle spese di viaggio e l' indennità di
missione prevista per i dirigenti
superiori regionali.
7. La Commissione è nominata ed
insediata anche in caso di mancata
effettuazione delle designazioni nel
termine di sessanta giorni dalla
richiesta delle medesime.
ARTICOLO 17 Aiuti all' esercizio
dell' attività agrituristica
1. A coloro che esercitano attività
agrituristica possono essere concessi
contributi per:
a) il recupero di strutture insediative
destinate all'esercizio delle attività ,
ivi compresi l' installazione e il
ripristino di impianti termici e
telefonici;
b) l' adattamento di spazi aperti da
destinare alle attività agrituristiche;
c) l' installazione nei fabbricati
aziendali di strutture per la
conservazione dei prodotti agricoli
destinati alla somministrazione o alla
vendita ai sensi dell' articolo2;
d) la realizzazione e la sistemazione di
strutture sportive e ricreative connesse
e dimensionate all' esercizio di una
delle attività .
2. Per la realizzazione degli interventi
di cui al comma1, è concesso un aiuto
regionale equivalente ad un contributo
in conto capitale non superiore al
quaranta per cento della spesa ammessa,
elevabile al cinquanta per cento nelle
zone svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/ 268/ CEE del Consiglio del
28 aprile 1975.
3. L' aiuto regionale è concesso sotto
forma di concorso negli interessi e di
abbuono di quota parte del capitale
mutuato per mutui di durata non
superiore a quindici anni e commisurati
all' intera spesa ritenuta ammissibile
fino ad un massimo di lire 300 milioni
per azienda e a un massimo di lire 600
milioni per imprenditore; in alternativa
e per iniziative di importo complessivo
non superiore a100.000 ECU, elevato del
50 per cento nel caso di operatori
agrituristici associati o riuniti in
cooperative, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella
misura corrispondente alle aliquote di
cui al comma 2.
4. Per la determinazione, la concessione
e l' erogazione dei benefici di cui ai
commi 2 e 3 si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui all'
articolo 4, comma terzo,all' articolo 5,
commi primo, secondo, quarto e
quinto,all' articolo 6, all' articolo
26, escluso il comma primo, e
all'articolo 27, commi quarto e quinto,
della legge regionale25 marzo 1986, n.
13, e successive modifiche e
integrazioni.
5. L' ammissione ai benefici è
subordinata alla presentazione della
documentazione che sarà prescritta con
decreto dell'Assessore regionale per l'
agricoltura e le foreste.
6. Gli interventi finanziari di cui alla
presente legge non sono cumulabili con
analoghi aiuti pubblici per le medesime
finalità se non espressamente
consentiti.
ARTICOLO 18 Vincoli di destinazione,
decadenze e revoca dei benefici
1. I locali, gli impianti e gli
interventi per la cui realizzazione sono
stati concessi aiuti non possono essere
distolti dalla loro destinazione per la
durata dei mutui o per dieci anni dalla
data del collaudo.
2. Il vincolo è indicato nel
provvedimento di concessione e
trascritto presso l' ufficio dei
registri immobiliari a spese dei
beneficiari ed ha effetto per i
successoria qualunque titolo nella
disponibilità degli immobili.
3. La violazione degli obblighi previsti
dalla legge e dei vincoli, modalità e
termini fissati nel provvedimento di
concessione comporta gli effetti di cui
all' articolo 10,comma 5.
ARTICOLO 19 Programma regionale
agrituristico
1. Su proposta dell' Assessore
regionale per l' agricoltura e le
foreste, la Giunta regionale approva o
aggiorna entro il 31 ottobre di ogni
anno il programma regionale
agrituristico.
2. Il programma definisce, con
proiezione triennale,gli obiettivi da
raggiungere nella predisposizione ed
attuazione degli interventi e le
priorità . Il programma si articola in
piani annuali.
3. Il programma contiene la formulazione
di interventi organici rivolti a
beneficio delle singole zone di
interesse agrituristico.
4. Il programma contiene i criteri di
priorità delle iniziative private da
ammettere all' aiuto pubblico con
riguardo alle tipologie di attività
agrituristica e alle loro
caratteristiche.
ARTICOLO 20 Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione,
sono ammessi con priorità ai benefici,
sino alla concorrenza del cinquanta per
cento degli stanziamenti previsti in
bilancio per il triennio, gli
imprenditori agricoli autorizzati che
dimostrino di avere esercitato le
attività di cui all' articolo 2da almeno
un biennio alla data di entrata in
vigore della presente legge a norma
dell' articolo 6 della legge5 dicembre
1985, n. 730.
2. La normativa di cui all' articolo 14
si applica con decorrenza 1 gennaio
1995.
ARTICOLO 21 Norma finanziaria
1. Per l' attuazione della presente
legge sono autorizzate per il triennio
1994- 96 le seguenti spese (espresse in
milioni di lire):- articolo 17contributo
in conto capitale 1994: 800 1995: 12.000
1996: 15.000- articolo 17contributo in
conto interessi 1994: 200 1995: 3.000
1996: 5.0002. Per gli anni successivi la
spesa sarà determinata a norma dell'
articolo 4, secondo comma, della legge
regionale8 luglio 1977, n. 47.
ARTICOLO 22
1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.2. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 giugno 1994. |
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